ruciare rami e ramaglie è reato, ma non per tutti Fonte: http://www.agricoltura24.com/bruciare-rami-e-ramaglie-e-reato-ma-non-per-tutti/0,1254,54_ART_8268,00.html 23 Aprile 2014 from http://www.agricoltura24.com/bruciare-rami-e-ramaglie-e-reato-ma-non-per-tutti/0,1254,54_ART_8268,00.html L’antica pratica agricola di bruciare nei campi stoppie, ramaglie, avanzi di potature, residui vegetali in genere, è stata sempre circondata da alcune cautele per il timore che, sfuggendo al controllo, potesse divenire causa d’incendi. Ma la si è sempre ritenuta un’attività lecita. Da qualche anno non è più questione del pericolo d’incendio, perché la stessa pratica ha assunto, di per sé, in quanto tale, rilevanza penale, dapprima come contravvenzione, comunque sanzionata anche (in via alternativa) con pena detentiva, per divenire poi, in un crescendo wagneriano, un vero e proprio delitto, che comporta la reclusione da due a cinque anni. Rifiuti o materia prima secondaria? Il problema è se i residui provenienti da attività di disboscamento, potatura, raccolta, pulizia di boschi, campi, giardini, aree verdi ecc. integrino la nozione di “rifiuto” di cui all’art. 183, co. 1, lett. a) del Dlgs. n. 152/2006 (“qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi”) e vadano come tali trattati. La risposta positiva è contenuta nel cosiddetto “Codice ambientale” (Dlgs. n. 152/2006), che all’art. 184 classifica come “urbani” i “rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali” (comma 2/lettera e) e come “speciali” “i rifiuti da attività agricole e agro-industriali ai sensi e per gli effetti dell’art. 2135 cod. civ.” (comma 3/lettera a). Dal momento che viene richiamato l’art. 2135 del codice civile, che disciplina le attività agricole, non vi è dubbio a quali residui di lavorazione si faccia riferimento. etc, etc etc