Locali adibiti ad uso medico, cioè destinati a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o di riabilitazione, inclusi i trattamenti estetici (ad es. sala massaggi, ecc.). - 5 anni (verifica quinquennale) per tutti gli altri casi. Obbligo di richiesta delle verifiche Le verifiche degli impianti oggetto del DPR 462/01 possono essere effettuate da ORGANISMI ABILITATI dal Ministero delle Attività Produttive, sulla base della normativa tecnica europea UNI CEI, o in alternativa da Asl/Arpa. Non sono valide quindi, ai fini del DPR 462/01, le verifiche effettuate da professionisti o imprese installatrici. Inosservanza al DPR 462/01 e sanzioni Considerato che l’obbligo di richiedere e far eseguire le verifiche periodiche di legge è a carico del datore di lavoro, la mancata effettuazione delle verifiche di legge è una inosservanza che viene contestata al datore di lavoro da parte di Ispesl, NAS, Ispettorato del Lavoro, ecc. in fase di attività di vigilanza. Il datore di lavoro pertanto deve essere in possesso del verbale di verifica rilasciato dall’Organismo di Ispezione per poterlo esibire in occasione di controlli da parte degli Enti preposti. Le sanzioni previste in caso di mancata ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal DPR 462/01 sono: - Arresto sino a tre mesi o ammenda da € 258,23 a € 1.032,91, in caso di applicabilità dell’art. 9 comma 2 del DPR 462/01. - Arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 1.549,37 a € 4.131,66, in caso di applicabilità dell’art. 32, 35 del DLgs 626 attestato haccp corso di formazione sicurezza sul lavoro rspp rls antincendio corso primo corso soccorso d'lgs 81/08/94. Tali sanzioni, essendo di carattere penale, si applicano a tutte le persone dell’azienda responsabili penalmente (per es. tutti i soci delle s.n.c., tutti i soci accomandatari delle s.a.s. e l’amministratore delle s.r.l.). verifiche verifica impianti impianto di terra condomini ascensori roma roma viterbo provincia centro sud roma nord roma est roma Impianti elettrici di messa a terra; Installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche; Impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione. ovest terra verifica terra verifiche impianto impianti diventare lavora con noi verificatore vefiricatori ciampino fiumicino civitavecchia velletri marino roma verifiche verifica di terra ogni quanto va fatto obbligatoria è il rinnovo del certificato di conformità dell'impianto elettrico verifiche verifica di terra Elemento sostanziale del DPR 462/01 Novità apportate dal DPR 462/01 Periodicità delle verifiche Obbligo di richiesta delle verifiche Inosservanza al DPR 462/01 e sanzioni FAQ - le risposte alle Vostre domande L'Organismo di Ispezione Verifica S.p.A. Normativa di riferimento Elemento sostanziale del DPR 462/01 Il 23 gennaio 2002 è scattato l’obbligo per tutti i datori di lavoro di richiedere e far eseguire le verifiche periodiche e straordinarie per: - impianti elettrici di messa a terra; - installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche; - impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione. Secondo la normativa vigente sono assimilati a “dipendenti” anche i soci lavoratori di società di persone e cooperative, gli stagisti, gli apprendisti, gli allievi di scuole che utilizzano macchine utensili e attrezzature in genere. Novità apportate dal DPR 462/01 La novità rilevante riguarda le verifiche di legge, ed in sostanza, mentre precedentemente al DPR 462/01 era compito dell’Ispesl effettuare la prima verifica, e delle ASL le verifiche periodiche, ed erano quindi loro le responsabilità del non rispetto della periodicità, dal 23 gennaio 2002 è il datore di lavoro che ha l’obbligo di richiedere e far effettuare le verifiche secondo le nuove periodicità. Periodicità delle verifiche Il datore di lavoro è tenuto a richiedere la verifica periodica degli impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche ogni: - 2 anni (verifica biennale) per: gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche in luoghi con pericolo di esplosione gli impianti di terra e gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche a servizio di: a) Cantieri, cioè luoghi in cui vi siano impianti elettrici temporanei per: lavori di costruzione di nuovi edifici, lavori di riparazione, trasformazione, ampliamento o demolizione di edifici esistenti, lavori di movimento terre, lavori simili (interventi di manutenzione in banchine, costruzione di teleferiche, ecc.) b) Ambienti a maggior rischio in caso di incendio cioè quelli definiti da CEI 64-8 sez. 751, cioè: Attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, cioè ad esempio: locali di spettacolo e trattenimento in genere con un massimo affollamento ipotizzabile superiore a 100 persone; alberghi,