verifiche verifica impianti impianto di terra condomini ascensori roma roma viterbo provincia centro sud roma nord roma est roma Impianti elettrici di messa a terra; Installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche; Impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione. ovest terra verifica terra verifiche impianto impianti diventare lavora con noi verificatore vefiricatori ciampino fiumicino civitavecchia velletri marino roma verifiche verifica di terra ogni quanto va fatto obbligatoria è il rinnovo del certificato di conformità dell'impianto elettrico verifiche verifica di terra Elemento sostanziale del DPR 462/01 Novità apportate dal DPR 462/01 Periodicità delle verifiche Obbligo di richiesta delle verifiche Inosservanza al DPR 462/01 e sanzioni FAQ - le risposte alle Vostre domande L'Organismo di Ispezione Verifica S.p.A. Normativa di riferimento Elemento sostanziale del DPR 462/01 Il 23 gennaio 2002 è scattato l’obbligo per tutti i datori di lavoro di richiedere e far eseguire le verifiche periodiche e straordinarie per: - impianti elettrici di messa a terra; - installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche; - impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione. Secondo la normativa vigente sono assimilati a “dipendenti” anche i soci lavoratori di società di persone e cooperative, gli stagisti, gli apprendisti, gli allievi di scuole che utilizzano macchine utensili e attrezzature in genere. Novità apportate dal DPR 462/01 La novità rilevante riguarda le verifiche di legge, ed in sostanza, mentre precedentemente al DPR 462/01 era compito dell’Ispesl effettuare la prima verifica, e delle ASL le verifiche periodiche, ed erano quindi loro le responsabilità del non rispetto della periodicità, dal 23 gennaio 2002 è il datore di lavoro che ha l’obbligo di richiedere e far effettuare le verifiche secondo le nuove periodicità. Periodicità delle verifiche Il datore di lavoro è tenuto a richiedere la verifica periodica degli impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche ogni: - 2 anni (verifica biennale) per: gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche in luoghi con pericolo di esplosione gli impianti di terra e gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche a servizio di: a) Cantieri, cioè luoghi in cui vi siano impianti elettrici temporanei per: lavori di costruzione di nuovi edifici, lavori di riparazione, trasformazione, ampliamento o demolizione di edifici esistenti, lavori di movimento terre, lavori simili (interventi di manutenzione in banchine, costruzione di teleferiche, ecc.) b) Ambienti a maggior rischio in caso di incendio cioè quelli definiti da CEI 64-8 sez. 751, cioè: Attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, cioè ad esempio: locali di spettacolo e trattenimento in genere con un massimo affollamento ipotizzabile superiore a 100 persone; alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili, con oltre 25 posti-letto; scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti; ambienti adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, con superficie lorda superiore a 400 mq, comprensiva dei servizi e dei depositi; stazioni sotterranee di ferrovie, di metropolitane e simili; ambienti destinati ai degenti negli ospedali e negli ospizi, ai detenuti nelle carceri ed ai bambini negli asili ed ambienti simili, edifici pregevoli per arte o storia oppure destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni e comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato, ecc. Edifici con strutture portanti in legno. Ambienti nei quali avviene la lavorazione, il convogliamento, la manipolazione o il deposito di materiali combustibili (ad s. legno, carta, lana, paglia, grassi lubrificanti, trucioli, manufatti facilmente combustibili), e/o materiali esplosivi, fluidi combustibili/infiammabili, polveri combustibili/infiammabili con modalità tali da non consentire loro il contatto con l'aria ambiente a temperature uguali o superiori a quella d'infiammabilità, quando la classe del compartimento antincendio considerato è pari o superiore a 30. Gli ambienti nei quali avviene la lavorazione, il convogliamento, la manipolazione o il deposito di materiali esplosivi, fluidi infiammabili, polveri infiammabili con modalità tali da consentire loro il contatto con l'aria ambiente a temperature uguali o superiori a quella d'infiammabilità, invece, sono classificabili come "Luoghi con pericolo di esplosione", e dunque soggetti alle relative verifiche di impianto a cadenza biennale (v. nota precedente). c) Locali adibiti ad uso medico, cioè destinati a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o di riabilitazione, inclusi i trattamenti esteti